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In tempo di pace, la libertà personale è inviolabile, se non in forza ad una legge a cui deve accompagnarsi un ordine motivato dell’autorità giudiziaria (art. 13 Costituzione) a imporci la detenzione domiciliare o comunque un obbligo di permanenza domiciliare.
È dunque un gravissimo illecito, oltre che incostituzionale costringere al proprio domicilio una persona in qualunque orario del giorno e della notte.
L'imposizione al domicilio delle persone, anche se per tramite un dl, oltre che illeggitima porterà anche all’apertura di un fascicolo per reato penale a carico del governo in virtù dell'ex art. 605 c.p.
A questo ci sta già pensando un folto gruppo di avvocati e associazioni.
Quel che però ai più dovrebbe interessare è sapere come rigettare una sanzione illegittima, quando questa ci verrà mossa per aver fatto rispettare i nostri diritti.
Per questo motivo prevedendo che diverse persone da oggi in poi e a seguire, aderiranno a forme di disobbedienza civile, per far rispettare i propri legittimi diritti, è stata fornita da un gruppo di avvocati, una bozza di ricorso valido per contestare le sanzioni emesse per violazione del coprifuoco.
Tale ricorso sarà sempre valido anche in presenza del nuovo decreto legge, ciò perché al suo interno, agli articoli che si riferiscono ai dettami relativi al coprifuoco, essi si richiamano e si fondano sul precedente DL n' 19 del 25 marzo 2020.
Il ricorso va inviato alla Prefettura con competenza a seconda della zona dove siete stati sanzionati entro 30 giorni a mezzo raccomandata a/r.
Ecco il fac simile:
ILL.MA PREFETTURA DI
RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
* * *
Promosso dal Sig, nato a , il e residente in
Premesso che
1) in data l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 14 gennaio 2021;
2) Specificatamente la violazione contestata è quella di trovarsi fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;
3) La norma di cui al DPCM è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare, ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito;
4) Risulta oltremodo pacifico che l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e dell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria;
5) Nel caso di specie dunque il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito. Non solo. Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., il DPCM 3.12.2020 stesso dovrebbe essere oggetto dell’attenzione della Magistratura con apertura di un procedimento penale proprio nei confronti dei membri del Governo;
6) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario. A tale pronuncia è seguita anche quella del Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;
Tutto ciò premesso il sottoscritto
CHIEDE
l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)
IN VIA ISTRUTTORIA
Non si richiede audizione personale della ricorrente.
Si producono i seguenti documenti:
copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)
Con osservanza.
Data___________